Statuto - Confederazione Italiana Collegi e Associazioni Periti Esperti e Consulenti

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Statuto

Chi Siamo

              C.I.C.A.P.E.C. - CNP

A seguito delle modifiche approvate nel corso del Consiglio Nazionale 11/03/2008, più precisamente agli articoli 6 - 10 -
11 - 12 - 13 e 14 si trascrive integralmente il nuovo Statuto così come risulta modificato e viene firmato dai presenti
in Assemblea in ogni sua pagina.


CONFEDERAZIONE ITALIANA COLLEGI ED ASSOCIAZIONI PERITI ESPERTI E
CONSULENTI – C.I.C.A.P.E.C.
CONSIGLIO NAZIONALE PERITI ESPERTI CONSULENTI – C.N.P.
*
STATUTO
*
Articolo 1
DEFINIZIONE
La Confederazione Italiana Collegi ed Associazioni Periti Esperti e Consulenti (C.I.C.A.P.E.C.) – Consiglio Nazionale
Periti Esperti Consulenti C.N.P. è una organizzazione nazionale, apartitica, senza scopo di lucro, che riunisce Collegi ed
Associazioni regionali i cui membri svolgono attività di lavoro autonomo come Periti Esperti e Consulenti Tecnici.
La C.I.C.A.P.E.C.-C.N.P. pone a base del suo programma e della sua azione quanto enunciato dalla Costituzione della
Repubblica Italiana e ne persegue l’applicazione in ordine ai diritti che vi sono proclamati ed alle riforme economiche e
sociali che vi sono dettate.
Articolo 2
SEDE
La C.I.C.A.P.E.C.-C.N.P. ha sede in Milano. Il Presidente può esclusivamente per cause gravi e/o straordinarie
decidere una diversa temporanea dislocazione (chiedendo successivamente l’approvazione al Consiglio Confederale)
Articolo 3
SCOPI
La C.I.C.A.P.E.C.-C.N.P. si propone:
A - di tutelare gli interessi economici, professionali e morali di tutte le Categorie rappresentate;
B - il pieno riconoscimento dei valori del lavoro autonomo attraverso la disciplina ed il  regolamento delle varie
     attività settoriali;
C - la tutela sindacale e contrattuale a completo raggiungimento del sistema di sicurezza sociale;
D - di armonizzare, coordinare ed integrare gli Statuti, le Categorie e l’azione delle Organizzazioni associate
     e promuoverne la formazione nelle Regioni che ne sono sprovviste;
E - di curare la formazione permanente e l’aggiornamento professionale nelle varie categorie  di lavoro autonomo
     rappresentate. Tale attività sarà svolta dai singoli Collegi ed Associazioni territoriali per il tramite di proprie Scuole
    di Specializzazione che rilasceranno il corrispondente attestato a coloro che avranno soddisfatto i requisiti di
    costante aggiornamento professionale, comportamento corretto nello svolgimento della propria attività, possesso
    di Polizza Assicurativa per la responsabilità professionale;
F - l’affermazione del ruolo fondamentale ed insostituibile dei lavoratori autonomi nello sviluppo di una società
     moderna e nel progresso sociale, nel pieno rispetto della legalità;
G - di perseguire il riconoscimento giuridico dei Collegi e delle Associazioni aderenti.
     Per il raggiungimento dei suoi fini la C.I.C.A.P.E.C.-C.N.P. può aderire ad altre organizzazioni nazionali ed
     internazionali, salva sempre la sua irrinunciabile vocazione apartitica ed autonoma;
H - cooperare con Ordini e Collegi nazionali e/o locali e le altre istituzioni dello Stato per la tutela degli interessi
     morali, culturali e tecnico-professionali degli Iscritti e per la rappresentanza di questi, se richiesto, nella fase
     preliminare dei provvedimenti legislativi, nella predisposizione di specifici regolamenti operativi, nella compilazione
     di tariffari, puramente indicativi,e, comunque, nella trattazione di vertenze coinvolgenti interessi collettivi;
I - armonizzare le varie norme di codice deontologico presenti negli statuti e/o regolamenti di attuazione dei medesimi
    delle varie strutture territoriali e quelle dell’organismo nazionale; ferma restando la potestà disciplinare e/o
    sanzionatoria posta esclusivamente in capo agli stessi
Articolo 4
NORMATIVA NAZIONALE E CODICE DEONTOLOGICO
Da applicarsi ai Collegi Territoriali Regionali
Dato il peculiare carattere del Collegio, l'ammissione in qualità di associato è subordinata al possesso dei seguenti
requisiti e documenti:
1. età minima anni 25 (salvo deroghe di cui ai successivi capitoli);
2. godere il pieno esercizio dei diritti civili;
3. essere di condotta irreprensibile. Non avere riportato condanne per reati previsti dallo    ordinamento penale né
   comunque essere indiziati di reato;
4. residenza o domicilio o dichiarata operatività nell'ambito Regionale;
5. titolo di studio: diploma di scuola media superiore o laurea;
6. specifica competenza nella specialità richiesta (da comprovarsi secondo il revisionale)
7. non avere precedenti radiazioni da Ordini, Collegi o Associazioni professionali;
8. documentata autorizzazione da parte delle Amministrazioni interessate (per i pubblici dipendenti).
Agli effetti della dimostrazione della specifica competenza, il Collegio, ai fini dell'ammissione all'esame di cui al
presente articolo, considererà preferenziale il già avvenuto inserimento dell'aspirante perito in:
a - Albi, Ordini e Collegi professionali riconosciuti, quando la specialità peritale prescelta rientra tra quelle previste
    dalla Legge istitutiva;
b - attività professionali determinate dalle Regioni (Legge quadro per il Turismo 17/05/83 - N. 217);
c - elenco ministeriale di cui al T.U. Imposte Dirette (DPR 29/01/58 - N. 645 e successive modificazioni);
d - elenchi peritali doganali di cui al T.U. (DPR 23/01/73 - N. 43);
e - requisito parimente preferenziale sarà considerato l'avvenuto licenziamento al termine dei corsi di:
1 - Tecnici in automezzi ed Infortunistica stradale gestito dal Collegio e riconosciuto dalla Regione o con successivo
    provvedimento
2.      Aggiornamento per Amministratori Beni Immobili gestito dal Collegio con l'Ente Regione
3.      Perfezionamento in Tecnica Gestionale Immobiliare  gestito dal Collegio con l'Ente Regione
4.      eventuali altri Corsi formandi o in via di formazione, gestiti dal Collegio in collaborazione con Enti Pubblici.
Gli iscritti negli Albi od Elenchi sub da 1 a 4, potranno a giudizio del Comitato di Presidenza e previa verifica della
necessaria documentazione comprovante la specifica competenza, essere esonerati dall'esame obbligatorio ai fini
dell'ammissione.
Potranno essere altresì iscritti, superata la prova dell'esame di cui al capoverso precedente, anche coloro inseriti in:
a) - Albi dei C.T. del Giudice c/o i Tribunali Civili e Penali  secondo la legislazione vigente e le disposizioni attinenti;
b)   - Ruoli dei Periti e degli Esperti tenuti dalla C.C.I.A.A. ex D.M. 29/12/79 (Art. 32 T.U. RD
      20/09/34 - N 2011 e successive modifiche);
c) - Elenchi   speciali   dei   Consulenti   Tecnici  per  i   Marittimi  c/o  i  Tribunali   di   competente giurisdizione
     secondo il Codice di Navigazione e relativo regolamento;    
d) - Elenchi speciali di liquidatori di avarie c/o le Corti di Appello con distretto confinante col mare, secondo il
      codice di Navigazione;
e) - Tutti coloro sforniti di iscrizione  in Albi, Ordini, Collegi, Elenchi, e Ruoli, ma in possesso oltre che dei requisiti di
     cui al presente articolo (da nr. 1 nr. 8 – 1° cpv.), anche di idonea documentazione  (debitamente autenticata)
     attestante l'esercizio dell'attività peritale nei cinque anni antecedenti la data di presentazione la domanda di
     ammissione
La mancanza anche di uno solo dei requisiti citati sarà causa di non ammissione all'esame, o di iscrizione
preferenziale al Collegio.
Possono essere ammesse le seguenti deroghe al disposto dal presente articolo:
a) - età minima: per coloro che sono stati dichiarati idonei al termine dei vari Corsi gestiti dal Collegio in
     collaborazione con l'Ente Regionale - ovvero appartenenti a Collegi ed Ordini riconosciuti;
b) - titolo di studio minimo per coloro che risultano già iscritti, all'atto della domanda di ammissione, in Elenchi
      pubblici legalmente ordinati;
c) - domicilio ed operatività nella zona regionale per coloro che risiedono in territori momentaneamente privi di
     analoga associazione.
Art. 4 a
La domanda per l'ammissione in qualità di Iscritto deve essere compilata su apposito modulo e corredata dalla
documentazione comprovante i requisiti di cui ai precedenti cpv.
Ritenuta sufficiente la documentazione presentata, il Comitato di Presidenza, cui spetta di decidere sull'ammissione,
invierà il candidato alla competente Commissione Settoriale che lo sottoporrà all'esame, esprimendo al termine dello
stesso, parere positivo o negativo all'ammissione
Entro trenta giorni dalla data dell'eventuale comunicazione di reiezione della domanda, l'interessato potrà presentare
ricorso al Consiglio Direttivo, che deciderà in via definitiva.
L'ammissione non potrà avvenire per più di due settori categorici e per due delle relative specialità, tranne eccezionali
casi di assoluta e comprovata competenza.
Eventuali successive estensioni ad altre "specialità " dovranno essere richieste, con opportuna documentazione, al
Comitato di Presidenza, fermo restando quanto detto al precedente comma.
Entro trenta giorni dalla comunicazione di accettazione della domanda, il nuovo iscritto è tenuto a perfezionare
l'ammissione con il pagamento del contributo per l'anno in corso, nonché della quota "una tantum" di iscrizione.
L'ammissione comporta il tassativo impegno di mantenere l'iscrizione al Collegio per un periodo di almeno tre anni
(c.f.r. Art. 24 C.C. e giurisprudenza costante) e di corrispondere, entro il primo bimestre di ciascun anno, il contributo
determinato annualmente dal Consiglio Direttivo.
Art. 4 b
La qualità di Iscritto si perde:
1) - per dimissioni che devono essere notificate dall'interessato al Collegio, mediante lettera raccomandata, entro il
      trenta settembre dell'anno precedente l'effettiva dichiarata cessazione: il dimissionario è comunque tenuto al
      pagamento della intera quota dell'anno in corso;
2) - per morosità recidiva a due specifici solleciti e che viene accertata e dichiarata dal Comitato di Presidenza,
      sessanta giorni dopo il termine fissato dall' Art. 4a), secondo comma. L'eventuale riammissione è subordinata al
      completo pagamento di tutte le quote arretrate con la maggiorazione del 10% a titolo di concorso spese;
3) - per decadenza su delibera del Comitato di Presidenza, a seguito della perdita da parte dell' Iscritto di uno dei
      requisiti in base ai quali è stata concessa l'ammissione: in questo caso, fermo restando l' obbligo del pagamento
      della quota associativa per l'anno in corso, egli può ricorrere al Consiglio Direttivo entro trenta giorni dalla
      comunicazione per la decisione definitiva;
4) - per radiazione deliberata dal Comitato di Presidenza, su proposta della Commissione di Disciplina ( Art. 4q) in
      conseguenza di comportamenti lesivi al prestigio della categoria e per gravi infrazioni ed eccezionali motivi che
      rendano incompatibili l'ulteriore permanenza nel Collegio.
      Contro la suddetta delibera è ammesso ricorso al Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dalla comunicazione,
      per la decisione definitiva.
      L'eventuale riammissione non potrà avvenire, comunque, se non siano trascorsi almeno cinque anni dal   
      definitivo provvedimento di radiazione, o dall'intervenuta riabilitazione da parte dell'Autorità Giudiziaria, fermo
      restando il possesso degli altri requisiti fissati per la normale ammissione.
Art. 4 c
La cessazione della qualità di Iscritto, in relazione ad uno dei provvedimenti sopra elencati comporta l'obbligo da
parte dell'interessato, di restituire la tessera e l'attestato di appartenenza al Collegio (attestato rilasciatogli al compimento
del terzo anno di iscrizione) e di non più usare timbri, stemmi o diciture riguardanti il Collegio Stesso.
L'iscritto che (al compimento del 70° anno di età e con almeno 35 anni di appartenenza al Collegio) dichiari di non
volere più esercitare l'attività di perito esperto consulente, potrà chiedere di essere iscritto nell'elenco speciale del
Gruppo d'onore, restando esonerato dall'obbligatorio contributo annuale, fatta eccezione per la corresponsione di un
importo simbolico, la cui entità, fissata dal Consiglio Direttivo, non dovrà comunque superare il 10% della normale
quota annuale.
Gli iscritti nell'elenco speciale non possono rivestire cariche.
Art. 4 d
Gli organi Regionali Territoriali sono così composti:
a) - l'Assemblea degli Iscritti;
b) - il Consiglio Direttivo;
c) - il Comitato di Presidenza;
d) - il Presidente;
e) - i Revisori dei Conti;
f) - le Commissioni Settoriali;
g) - la Commissione Disciplinare.
Le corrispondenti cariche non sono retribuite, fatta eccezione per specifiche prestazioni straordinarie e/o professionali
non rientranti nelle diverse funzioni precisate nel presente Statuto.
Art. 4 e
Sono compiti dell'Assemblea ordinaria:
1) - determinare le linee generali del Collegio e fissare le direttive sui problemi riguardanti l'intera categoria;
2) - approvare il rendiconto consuntivo e le inerenti relazioni del Collegio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei
      Conti;
3) - approvare il preventivo di gestione;
4) - eleggere i membri del Consiglio Direttivo, con la scadenza ed i principi precisati nell'Art. 4f);
5) - deliberare su specifici argomenti presentati dal Presidente, dal Consiglio Direttivo o da Iscritti.
L'Assemblea ordinaria viene tenuta annualmente entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e viene indetta dal
Presidente, a nome del Consiglio Direttivo, con avviso da inviarsi agli Iscritti almeno quindici giorni prima di quello
fissato per la riunione.
L' avviso deve contenere l'indicazione dell'Ordine del giorno, la data ed il luogo dell'adunanza e gli estremi della
eventuale seconda convocazione.
Hanno diritto di partecipare all'Assemblea coloro che, alla data della convocazione della stessa, siano in regola con il
pagamento della quota, sino al 31 dicembre dell'anno precedente, nonché i nuovi Iscritti che abbiano regolarizzato
la loro posizione contributiva.
Gli aventi diritto ad intervenire all'Assemblea possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro Iscritto.
E' consentito un numero massimo di tre deleghe.
In caso di particolari ed eccezionali esigenze operative, su richiesta del Presidente e con delibera del Consiglio
Direttivo, o direttamente da parte di questo, oppure di almeno un decimo degli Iscritti, può essere convocata l'Assemblea
straordinaria con le stesse modalità di quella ordinaria e previa indicazione degli argomenti da trattare.
L'Assemblea è pure convocata per le modifiche statutarie o per lo scioglimento del Collegio: per quest'ultimo caso la
procedura da seguire è quella prevista dall’ordinamento dell’Ente Territoriale Regionale, sentito il parere favorevole del
Consiglio Nazionale (art. 7 – lett. g).
Gli Iscritti possono essere chiamati ad esprimere il loro voto sugli argomenti indicati nell'Ordine del giorno, anche per
"corrispondenza" (referendum) con le modalità che saranno stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo.
In questo caso l'avviso di convocazione  assembleare dove contenere, oltre all'Ordine del giorno, anche quello della
data di chiusura delle votazioni e del luogo dove avviene lo scrutinio delle schede.
Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza
della metà più uno degli Iscritti, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le Assemblee con votazione per corrispondenza sono valide qualunque sia il numero dei votanti.
Nel caso di modifiche statutarie, anche se con votazione per corrispondenza (referendum) occorre sempre la
partecipazione di almeno un quarto degli Iscritti a l'assistenza di un notaio.
Le deliberazioni sono prese comunque a maggioranza semplice di voti.
Ogni Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente.
Il verbale di adunanza è redatto dal Segretario del Collegio.
Se la votazione avviene per scheda, la funzione di scrutatori è affidata ai Revisori dei Conti.
Art. 4 f
Il Consiglio Direttivo è composto da 15  membri.
Dura in carica un triennio ed i suoi membri sono rieleggibili.
Il Consiglio è eletto dall'Assemblea con la procedura che, in relazione alla particolare importanza
che in questo compito riveste nella vita associativa, deve attenersi  ai seguenti inderogabili principi:
a) - ciascun Settore categorico specificatamente compreso  nel più recente elenco pubblicato dal Collegio, verrà
convocato dal Comitato Elettorale (Art. 4o) nel termine tra i 30 e i 60 giorni prima dell'Assemblea generale per la
designazione dei candidati alla formazione del Consiglio, mediante votazione con schede e nel numero di:
- uno quando il Settore comprende da 16 a 50 iscritti;
- due da  51 a 75;
- tre da 76 a 100
- quattro  oltre 100;
b) - i Settori categorici comprendenti fino a 15 appartenenti si raggrupperanno tra di loro in modo presentare un
numero di candidati come indicato al punto a);
c) - verrà quindi formata, in ordine alfabetico, una lista unica di candidati;
d) - la votazione di Assemblea generale avverrà a schede;
e) - ciascun elettore non potrà indicare, sulla scheda di votazione più di quindici nominativi di candidati scelti tra
quelli della lista unica;
f) - verranno proclamati eletti al Consiglio Direttivo i candidati con maggior numero di voti espressi dall'Assemblea  
generale con l' avvertenza che, nell'intento di dare adeguata rappresentanza anche ai Settori categorici con minore
consistenza numerica di Iscritti, non potranno risultare eletti  più di due membri dello stesso Settore;
g) - in caso di parità l'elezione è a favore del candidato più anziano  per iscrizione e, tra coloro di uguale anzianità,
quello di maggiore età;
h) - i Revisori dei Conti (art. 4o) assolveranno, dall'inizio e fino al termine delle operazioni di voto, anche le funzioni e
le incombenze del Comitato Elettorale, emanando le eventuali ulteriori norme esecutive e sovrintendendo
responsabilmente allo svolgimento delle varie fasi elettive.
I posti risultanti vacanti nel Consiglio Direttivo, durante il periodo di carica, per qualsiasi motivo, saranno reintegrati,
per cooptazione, con riferimento ai risultati della precedente votazione.
I Consiglieri, così nominati, resteranno in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio.
Nella eventualità di dimissione contestuali della maggioranza dei membri del Consiglio, si potrà procedere a nuove
elezioni.
Il Consiglio Direttivo elegge, a sua volta, a schede segrete, scegliendoli tra i suoi componenti, i 5 membri formanti il
Comitato di Presidenza (Art. 4h) e cioè:
- il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed il Relatore:
Con votazione separata elegge, inoltre, i Revisori dei Conti (art. 4o).
Le  riunioni del Consiglio Direttivo avverranno, in linea di massima, con periodicità almeno trimestrale, su
convocazione del Presidente, oppure in qualsiasi momento su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti o del
Collegio dei Revisori dei Conti
Nella richiesta, in questi casi, dovranno essere specificati i motivi e/o gli argomenti.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, è necessaria la presenza di almeno  la metà dei suoi
componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice, prevalendo, a parità di voti, quello del Presidente.
Nelle sedute del Consiglio Direttivo si può procedere per votazione, anche su richiesta di un solo membro.
Il membro del Consiglio che non partecipa a tre riunioni consecutive viene considerato dimissionario
indipendentemente dai motivi addotti, ad esclusione dei casi di impedimento per malattia.
Alle riunioni di Consiglio hanno diritto di partecipare, senza voto deliberante, i Revisori dei Conti.
Art. 4 g
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
1) - promuovere iniziative per realizzare la politica generale del Collegio e l'aggiornamento tecnico- professionale;
2)   -  curare la gestione ordinaria e straordinaria del patrimonio;
3) - deliberare in merito al rendiconto consuntivo ed alla relazione inerente predisposti dal Comitato di Presidenza  
e destinati all'esame dell'Assemblea.
4) - approvare lo schema di preventivo;
5) - deliberare in ordine alla misura dei contributi annuali, straordinari e della quota "una tantum" per le nuova
iscrizioni;
6) - ratificare, su proposta del Comitato di Presidenza, la formazione delle Commissioni settoriali consultive, di studio
e di disciplina, compresi i rispettivi Coordinatori responsabili:
7) - designare, con votazione a scheda, i rappresentanti nel Consiglio Generale della "Scuola di Specializzazione in
Tecnica Peritale" fondata dal Collegio;
8) - designare, su richiesta del Comitato di Presidenza, e mediante votazione a scheda, i rappresentanti del Collegio
presso Enti, Consigli e Commissioni in cui tale rappresentanza sia prevista, richiesta o ammessa;
9) - decidere, in via definitiva, sui ricorsi in materia di ammissioni e di cancellazione;
10) - stabilire le norme per l'emissione di ordini di pagamento e di incasso;
11) - deliberare in merito al conferimento della "stella al merito della solidarietà professionale" o di altri riconoscimenti
di benemerenza ad Iscritti od a terzi meritevoli (secondo il regolamento di cui all’art. 4v)
12) - controllare l' operatività dei singoli Consiglieri nell'assolvimento degli incarichi assegnati ed adottare eventuali
provvedimenti.
13) – designare con voto a scheda i rappresentanti alla Cicapec – Cnp.
Art. 4 h
Il Comitato di Presidenza è costituito da cinque componenti il Consiglio Direttivo e comprende:
- il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere, il Relatore, eletti ai sensi dell' Art. 4f;
Il Comitato di Presidenza deve riunirsi di norma bimestralmente in data eventualmente prefissate e comunque senza
particolari formalità.
Per la validità delle riunioni e delle sua deliberazioni, valgono le norme stabilite per il Consiglio Direttivo
Sono compiti del Comitato di Presidenza:
a) - predisporre i programmi dell'attività del Collegio;
b) - decidere su ammissioni e cancellazione;
c) - elaborare il rendiconto consuntivo annuale e quelle preventivo, con le relazioni da presentare al Consiglio
Direttivo;
d) - decidere sulla struttura dei servizi di Segreteria, delle attrezzature, della manutenzione della sede e delle esigenze
pratiche di operatività;
e) - proporre al Consiglio Direttivo la ratifica dell'istituzione di Commissioni e di rappresentanti del Collegio,
f) - provvedere ad ogni altra specifica incombenza assegnata dal Consiglio Direttivo;
g) - provvedere alla periodica informazione agli Iscritti della attività del Collegio e delle organizzazioni collegate;
h) - esprimere pareri di congruità (tenuto conto delle indicazione fornite dalle Commissioni Settoriali) su note di
competenze  e spese relative alle prestazioni effettuate dagli Iscritti per incarichi di natura stragiudiziale.
Art. 4 k
Il Presidente rappresenta legalmente il Collegio, nei confronti sia degli Iscritti, che dei terzi, Enti, Autorità, privati.
Il Presidente attua le deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza.
Nei casi di urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Comitato di Presidenza e del Consiglio Direttivo,
provvedendo a comunicare, alla prima successiva riunione, le decisioni adottate, per la conseguente ratifica da parte
dei singoli organi interessati.
In caso di assenza del Presidente, questi è sostituito dal Vice Presidente o, in sua mancanza, dal Segretario.
Art. 4 i
Al Vice Presidente sono dovute tutte le facoltà,  le prerogative e le responsabilità del Presidente, in caso di assenza
dello stesso.
Attua anche  quanto gli è assegnato dal regolamento dell’Ente Territoriale Regionale.
Art. 4 l

Al Consigliere Segretario è demandato l'incarico di sovrintendere all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi di
segreteria del Collegio; è responsabile della stesura dei verbali relativi al Consiglio Direttivo, al Comitato di
Presidenza, nonché  alle Assemblee generali. Firma, col Presidente, gli attestati di appartenenza al Collegio e quelli di
benemerenza.
Svolge temporaneamente le funzioni del Tesoriere in caso di assenza dello stesso, mentre nell'eventuale sua assenza
le funzioni ad esso relative vengono svolte, sempre in via provvisoria, dal Vice Presidente o da un altro Consigliere
indicato dal Presidente.
Art. 4 m
Il Tesoriere è responsabile degli atti di gestione economica e finanziaria del Collegio, in conformità alle deliberazioni
degli organi sociali competenti.
Ha il compito di seguire la tenuta dei libri contabili, anche con  collaborazioni professionali, eventualmente esterne.
Forma il bilancio, sentito i Revisori dei Conti.
Ha inoltre i compiti previsti dai regolamenti dell’Ente Territoriale Regionale.
In caso di sua assenza, le funzioni di Tesoriere vengono temporaneamente assunte dal Segretario
Art. 4 n
Il Relatore svolge il compito di sottoporre al Comitato di Presidenza le domande di ammissione opportunamente
istruite e documentate e di presentare adeguata relazione circa i provvedimenti di cancellazione Per quanto necessario
allo svolgimento del suo incarico, tiene contatti con le Commissioni Settoriali e con gli Iscritti.
Art. 4 o
La gestione amministrativa  del Collegio  è controllata dai Revisori dei Conti di cui tre sono effettivi e due supplenti;
essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
I Revisori dei Conti sono eletti dal Consiglio Direttivo con la stessa procedura  dei membri del Comitato di
Presidenza
I Revisori effettivi scelgono , fra di loro, il Presidente.
In caso di cessazione dalla carica, per qualsivoglia motivo di un Revisore effettivo, subentra il supplente  più anziano
di età.
I Revisori hanno diritto di partecipare, senza voto deliberante, alle riunioni del Consiglio Direttivo ed assolvono le
funzioni di scrutatori di Assemblee con votazione per scheda
Hanno inoltre i compiti previsti dagli Artt. 4m  terzo comma, 4m secondo comma e 4s – secondo comma.
Formano, ad ogni scadenza triennale, il Comitato Elettorale di cui agli ordinamenti dell’Ente Regionale Territoriale.
Art. 4 p
Ogni settore categorico rappresentato dal Collegio da almeno 16 associati elegge, con votazione segreta sottoposta
a successiva convalida del Comitato di Presidenza e del Consiglio Direttivo la propria Commissione Settoriale che
resterà in carica per il periodo di tre anni senza esclusione di rieleggibilità.
Nelle procedure elettorali sono ammesse le deleghe con le stesse modalità previste dall'
La Commissione ha i seguenti compiti:
a) - analizzare i problemi professionali ed organizzativi del settore;
b) - tenere contatti sia con gli Iscritti del Settore (con almeno due riunioni all'anno) sia con gli altri organi  statutari,
anche al fine di presentare proposte circa iniziative da attuare per quanto  attiene  l'aggiornamento tecnico
professionale.
c) -  provvede alla compilazione di proposte di specifici tariffari stragiudiziali settoriali;
d) - proporre al Comitato di Presidenza i pareri di congruità
Entro il termine massimo di un mese dall'assegnazione da parte del Comitato di Presidenza, la Commissione settoriale
dovrà tenere apposite sessioni per sottoporre il Candidato ad un esame pratico/teorico (elaborato scritto e/o prova
orale, ovvero entrambi) tendente ad accertare la capacità tecnico-peritale della specializzazione prescelta. In particolar
modo la prova orale sarà svolta alla presenza di un Magistrato all'uopo designato.
I membri di ciascuna Commissione sono:
- tre nei settori rappresentanti  associati in numero da 16 a 50 unità.
- cinque da 51 a75;
- sette da 76 a 100
-         nove oltre 100.
I Settori categorici rappresentati da un numero di associati fino a 15 potranno raggrupparsi fra di loro, sotto la
denominazione di "Specialità varie" e costituire una Commissione "mista" con gli stessi compiti e le previsioni di cui ai
regolamenti regionali Territoriali.
I componenti di ciascuna Commissione  eleggono, fra di loro, un coordinatore che non dovrà coprire
contemporaneamente altre cariche, né essere già membro di diversa Commissione settoriale.
I membri delle Commissioni che non dovessero intervenite per tre riunioni consecutive, salvo impedimenti per motivi
di salute, saranno ritenuti dimissionari.
I membri del Comitato di Presidenza e quelli del Consiglio Direttivo hanno facoltà di assistere, a titolo conoscitivo e
senza alcuna preventiva formalità, a qualsiasi riunione a carattere settoriale.
Art. 4 q
La Commissione di disciplina viene nominata dal Consiglio Direttivo ed è formata da tre Iscritti che resterà in carica
per il periodo di tre anni, senza esclusione di rieleggibilità.
Sarà  compito della Commissione di disciplina il proporre al Comitato di Presidenza i provvedimenti sanzionatori
(art. 4u – disposizioni disciplinari previste dal Codice Deontologico) e/o di radiazione (art. 4b – numero 4).
Art. 4 s
Il patrimonio del Collegio è costituito:
a) - dai beni immobili e mobili;
b) - dai fondi di riserva o dagli accantonamenti comunque costituiti;
c) - da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.
I mandati di pagamento  sono firmati congiuntamente dal Presidente e dal Tesoriere o dai rispettivi sostituti, in caso
di assenza,
Delle ricevute di incasso e del movimento della cassa è responsabile il personale di Segreteria, sotto il controllo del
Tesoriere e dei Revisori.
La firma per le operazioni bancarie è depositata dal Presidente, tale deposito avverrà anche da parte del Vice
Presidente,
L'esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Il rendiconto di consuntivo e la relazione dei Revisori dei Conti devono essere predisposti entro tre mesi dalla
chiusura di ogni esercizio e devono essere tenuti a disposizione degli Iscritti, presso la sede, almeno 15 giorni prima
dell'Assemblea che dovrà approvarli, entro quattro mesi dalla chiusura della gestione
Il Collegio ha durata illimitata e può essere sciolto per deliberazione dl Assemblea straordinaria con voto favorevole
di almeno due terzi degli Iscritti aventi diritto di voto.
Nell' eventualità che l'Assemblea convocata per lo scioglimento del Collegio (due volte consecutive in 1a e in 2a
convocazione a distanza minima di tre mesi e massima di sei mesi  l'una dall'altra) non raggiunga il numero legale dei
partecipanti (due terzi degli Iscritti potrà essere convocata una terza assemblea straordinaria che sarà considerata
validamente costituita qualunque sia il numero di partecipanti  e che potrà deliberare lo scioglimento del Collegio
con voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti.
La delibera di scioglimento deve prevedere la nomina di uno o più liquidatori e determinare in qual modo dovrà
liquidarsi il patrimonio, rimanendo comunque esclusa ogni forma di ripartizione tra gli appartenenti al Collegio.
Il tutto, comunque, secondo quanto previsto dall'attuale legislazione e sentito il parere favorevole del Consiglio
Nazionale (art. 6 – lett. g).
Art. 4 t
Tutte le norme riportate nel presente Statuto sostituiscono ad ogni effetto quelle che si sono via via susseguite dalla
fondazione del Collegio, ovviamente non comportano però alcuna modifica nei rapporti di appartenenza al Collegio
stesso per coloro che risultano regolarmente iscritti alla data di approvazione di questo testo.
Tutti i Periti Esperti Consulenti già associati ai Collegi ed Associazioni aderenti, costituiti in data anteriore alla
costituzione dell’Organo Nazionale rimangono iscritti anche in deroga a quanto previsto.
Per quanto qui non previsto, si fa riferimento ad eventuali norme di legge in materia
Art. 4 u
CODICE DEONTOLOGICO
Dignità
L'esperto procede con tutta la dignità e la correttezza che convengono in materia giudiziaria.Egli si astiene da
qualsiasi pubblicità concernente le missioni che  può ricevere e specialmente dal fare annunci, avvisi od offerte di
servizi a mezzo stampa, manifesti, insegne, prospetti, nonché, nell'intento di ottenere degli incarichi, dal compiere
passi o far proposte presso mandatari, uomini d'affari o intermediari qualsiasi, mediante provvigioni o rimesse sui suoi
onorari od altri vantaggi di qualsiasi natura.
Se egli fa parte di un raggruppamento professionale, può farne menzione, senza approfittare tuttavia delle funzioni che
potrebbe svolgere in questo contesto per farsene pubblicità
Indipendenza
L'esperto conserva un'indipendenza assoluta, non cedendo ad alcuna pressione od influenza di qualsiasi natura. Nella
fattispecie egli non può avere un interesse personale diretto o indiretto nella soluzione del litigio. Egli non dipende che
dalla sua coscienza e non obbedisce che alle leggi del suo paese.
Imparzialità
L'esperto compie la sua missione, nel quadro della legge, con la più stretta imparzialità facendo astrazione delle sue
opinioni, dei suoi gusti e delle sue relazioni con terzi.
Nel corso delle operazioni, egli  mai fa  conoscere la sua opinione, ma può, qualora intenda tentare una conciliazione
e purché resti nei limiti della sua missione, dare alle parti quei consigli o quelle spiegazioni tecniche che egli stima
opportuni.
A meno che egli non ne abbia ottenuto preventivamente il consenso, si  ricusa, se è stato in relazioni amichevoli con
una delle parti o se ha con essa degli interessi comuni o divergenti ed infine se egli ha già dato un parere nell'affare
litigioso.
Responsabilità
L'esperto procede personalmente alle operazioni. Egli non può farsi sostituire da un terzo, fosse pure un collega.
Tuttavia, per certe operazioni materiali,  può farsi assistere da aiutanti o da collaboratori che operano sotto le sue
direttive e sotto il suo controllo e responsabilità.
L'esperto dovrà compiere la sua missione nel minor tempo compatibile con la natura dell'affare e con gli obblighi che
egli ha di compierne  altre  di cui è investito.
L'esperto che ha accettato una missione è tenuto a compierla fino a completa esecuzione. Se, tuttavia, nel corso della
perizia egli è impedito da un avvenimento di forza maggiore o da un motivo legittimo, egli ne informa le parti, i loro
consulenti e l'autorità che lo ha designato, facendo loro conoscere il motivo dell'impedimento. Egli faciliterà il compito
del suo successore nel miglior modo possibile.
Segreto professionale
L'esperto mantiene il segreto più assoluto nei confronti dei terzi su quanto egli ha visto o inteso nel corso della sua
perizia. Egli non può disfarsi dal segreto professionale se non col consenso delle parti o se  ne è sollevato legalmente.
Onorari
L'esperto proporziona i suoi onorari alle difficoltà ed alla natura delle operazioni, all'ampiezza delle sue responsabilità
ed all'importanza del litigio.
Egli compie la sua missione col minimo di spese ed esborsi.
L'esperto che rimunera un collaboratore espone fra gli esborsi esattamente gli onorari che spettano a quest'ultimo, e
ciò, sotto la sua responsabilità.
Se più esperti formano un collegio, ognuno di essi determina il proprio onorario nel limite della  effettiva
partecipazione ai lavori.
Anche se un onorario globale è chiesto, non vi è, in questo caso, "dicotomia" ; nel caso in cui fosse richiesto un
onorario globale, non vi sarebbe dicotomia (fattispecie illecita).
Probità
L'esperto si fa obbligo di non ricevere dalle parti o dai terzi, direttamente od indirettamente, alcun regalo, presente,
favore o vantaggio qualsiasi o altra rimunerazione che non sia quella da lui ufficialmente chiesta per onorari, spese ed
esborsi.
Confraternita collegiale quando più esperti sono designati nello stesso affare
Nei suoi rapporti con i  colleghi, l'esperto tiene conto delle loro preferenze giustificate per quanto riguarda la
fissazione delle riunioni.
Allorquando egli, per delibera del collegio, viene incaricato di redigere la relazione peritale,  espone con obbiettività
le differenti opinioni espresse dai suoi colleghi, a disposizione dei quali egli mette la sua esperienza e le sue capacità.
Rapporti con magistrati e consulenti delle parti
L'esperto convocato davanti alle autorità che lo designano, risponde ponderatamente, ma con precisione, alle
questioni che gli sono poste. Egli ascolta con serenità le critiche che sono mosse, difende il suo punto di vista
esponendo con calma le osservazioni che egli giudica opportune e si astiene da qualsiasi commento se il suo
elaborato non viene omologato.
L'esperto si sforza di non convocare le parti se non dopo essersi preventivamente inteso coi loro consulenti, per
quanto riguarda luogo, giorno ed ora delle riunioni.
Rapporti con i Colleghi
Ogni Perito deve mantenere sempre, nei confronti degli altri colleghi, rapporti di cordialità, lealtà e collaborazione.
Il Perito non può prendere contatti diretti con controparti che siano già assistite da altri professionisti iscritti al
Collegio.
Il Perito non deve cercare di sostituirsi ai colleghi che abbiano ricevuto incarichi professionali. Qualora egli sia
chiamato ad assumere un incarico già affidato ad altro collega, deve informare quest’ultimo accertandosi che
l’incarico precedente sia stato regolarmente revocato, come pure siano state  soddisfatte tutte le relative pendenze.
Comunque il Perito deve astenersi in ogni circostanza da apprezzamenti nei confronti di un altro professionista.
Il Perito che si attribuisce opera professionale di lavoro compiuto da altri, ovvero che operi in un Settore Categorico
nel quale non è iscritto adducendo e palesando, comunque, la propria appartenenza al Collegio, commette grave
mancanza professionale.
Non è concesso promuovere vertenze giudiziarie contro un collega per motivi professionali se non dopo aver informato
il Consiglio Direttivo per un tentativo di conciliazione
Disposizioni Disciplinari
Il Comitato di Presidenza vigila sull’osservanza da parte degli iscritti delle norme statutarie e deontologiche.
Ovunque l’infrazione venga commessa l’organo giudicante sarà sempre il Comitato di Presidenza che, per le
infrazioni alle fattispecie contenute nel Codice Deontologico, provvederà a comminare le seguenti sanzioni:
1 – Avvertimento
2 – Censura
3 – Sospensione
4 – Radiazione (per i casi di cui all’art. 4b – nr. 4).
Avvertimento: consiste nel richiamare l’iscritto sulla mancanza commessa e nell’esortarlo a non ricadervi. Esso è
dato con lettera del Presidente del Consiglio controfirmata dal Segretario del Consiglio medesimo.
Censura: dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasimo in corso, è comminata dal Comitato di
Presidenza.
Sospensione: è dichiarata dal Comitato di Presidenza sentito, quando lo ritenga opportuno il professionista, per
salvaguardare la dignità ed il decoro professionale a causa di mancato adempimento alle norme
deontologiche.
La sospensione interviene anche in casi di:
a – interdizione dai pubblici uffici per una durata fino a tre anni;
b – emissione di mandato o di ordine di cattura.
Terminato il periodo di sospensione l’iscritto è riammesso al Collegio dietro presentazione di propria istanza.
La sospensione opera per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.
Art. 4 v
REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLA STELLA AL MERITO DELLA
SOLIDARIETA' PROFESSIONALE
La distinzione è destinata a premiare coloro che si siano resi singolarmente benemeriti al prestigio professionale dei
periti esperti e consulenti:
a) con la realizzazione di opere di particolare rilievo o con invenzioni o innovazioni nel campo del lavoro, della scienza,
della tecnica, e delle arti;
b) con atti o segnalati servigi e impegni personale a favore delle organizzazioni di categoria;
c) con significative dimostrazioni di perizia, esperienza e laboriosità; di rettitudine morale e sociale, e di considerevole
fedeltà alla professione.
Per le motivazioni di cui ai comma a) e b) dell'art. 1 non esistono limitazioni di Stato, Regionale o zona; per quelle del
comma c) la distinzione è riservata esclusivamente ai periti, esperti e consulenti iscritti al Collegio Regionale di
appartenenza.
E' affidato al Segretario del Consiglio Direttivo il compito di istruire le proposte e di presentarle al Consiglio per le
conseguenti deliberazioni.
Gli atti dell'istruttoria hanno carattere riservato.
Non potranno essere proposti coloro ai quali sia già conferito in altre occasioni, e per le stesse motivazioni, analogo
riconoscimento da parte del Collegio Regionale di appartenenza.
La distinzione consiste in una "stella" a cinque punte in smalto bianco e con al centro l'effige
dorata di San Tommaso e la scritta "stella al merito di solidarietà professionale"; nel vesto,
tutto dorato, la scritta "Collegio (regionale) Periti Esperti Consulenti".
Il diploma di convalida del conferimento viene rilasciato a nome del Consiglio Direttivo del Collegio Regionale di
appartenenza e firmato dal Presidente e dal Segretario.
La consegna della distinzione avviene in coincidenza con l'Assemblea annuale del Collegio, o nei modi e nei termini
deliberati di volta in volta dal Consiglio Direttivo, che ha la facoltà di fissare il numero massimo delle distinzioni da
conferire in un anno.
Articolo 5
ORGANI DELLA CONFEDERAZIONE E DEL CONSIGLIO NAZIONALE
Sono organi della C.I.C.A.P.E.C.- C.N.P.:
a - il Consiglio Nazionale
b - il Presidente
c - Vice Presidente Vicario
d - l Segretario Nazionale
e - Vice Segretario Vicario
f - il Tesoriere
g - il Collegio dei Revisori dei Conti
Tutte le cariche non sono retribuite.
Articolo 6
IL CONSIGLIO NAZIONALE
Sono membri del Consiglio Nazionale i rappresentanti di ogni Collegio od Associazione aderente che verranno
designati, a mezzo votazione, da ogni Organizzazione Territoriale tenuto conto  del numero di propri iscritti
rapportato al numero dei componenti il Consiglio Nazionale che è fissato in 15 unità rieleggibili, consecutivamente, per
non più di tre mandati. In via transitoria, sino alla piena attuazione dello Statuto, i Collegi e le Associazioni aderenti
saranno rappresentate dai rispettivi presidenti e da un secondo rappresentante.
Articolo 7
Il compiti del Consiglio Nazionale sono:
a - eleggere il Presidente, il Vice Presidente Vicario, il Segretario Nazionale, il Vice Segretario Vicario ed i
componenti del collegio dei Revisori dei Conti;
b - approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
c - deliberare circa domande di ammissione di Collegi od Associazioni e di eventuali ricorsi per rigetto;
d - approvare lo Statuto e le relative modifiche;
e - fissare i contributi a carico di ciascun Collegio od Associazione, da corrispondersi, salvo conguagli, entro il mese
di Aprile di ogni anno;
f - attuare tutti gli scopi che la Confederazione si propone per migliorarne l’efficienza, la divulgazione, la
esecutorialità.
g - dare parere favorevole, o meno, allo scioglimento di un Organismo Territoriale (Collegio regionale)
Articolo 8
Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno due volte l’anno su indicazione del Presidente concordando sempre le
modalità ed i termini con il Segretario Nazionale nella Sede che si crederà opportuna.
La convocazione avviene con avviso raccomandato, o con i mezzi che si riterranno eventualmente più efficaci per il
ricevimento certo e la relativa conferma della stessa, almeno trenta giorni prima della data fissata.
E’ data espressa facoltà di richiedere la convocazione straordinaria del Consiglio Nazionale con almeno tre quinti dei
componenti il consiglio, con arrotondamento per difetto. Per l’indicazione della riunione e le procedure convocative vale
quanto detto nei precedenti capoversi
Articolo 9
Il Consiglio Nazionale delibera a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità prevalendo il voto del
Presidente. Le convocazioni sono sempre valide, quale che sia il numero dei componenti presenti.
Articolo 10
IL PRESIDENTE
Il Presidente presiede il Consiglio Nazionale e viene scelto tra i suoi membri.
Resta in carica tre anni e può essere rieletto,consecutivamente, per non più di tre mandati
Articolo 11
IL VICE PRESIDENTE VICARIO
Il Vice Presidente Vicario ha gli stessi compiti del Presidente in caso di suo impedimento e sino al cessare delle
relative cause (Egli subentra al Presidente in caso di dimissioni di quest’ultimo fino al compimento dell’originario
periodo di mandato). Dura in carica tre anni e non può essere rieletto, consecutivamente, per non più di tre mandati.
Articolo 12
IL SEGRETARIO NAZIONALE
Il Segretario Nazionale rappresenta a tutti gli effetti la C.I.C.A.P.E.C.-C.N.P., cura l’esecuzione delle delibere del
Consiglio Nazionale, dirige e ne coordina le attività. E’ la prima carica operativa dell’organo nazionale.
La sua carica dura tre anni e potrà essere scelto dal Consiglio Nazionale anche al di fuori dei suoi componenti
purchè perito iscritto a Collegio od Associazione aderente. Qualora non sia membro del Consiglio Nazionale,
partecipa ai Consigli con solo voto consultivo. E’ lui a depositare la firma presso la Banca e la Posta nel Comune di
Sua residenza.
Firma, con il Tesoriere, i mandati di pagamento.
E’ rieleggibile, consecutivamente, per non più di tre mandati.
Articolo 13
IL TESORIERE
E’ responsabile degli atti di gestione economica e finanziaria, in conformità alle deliberazioni degli organi competenti.
Segue la tenuta dei libri contabili, anche con la collaborazione professionale eventualmente esterna.
Forma il bilancio, sentito il parere dei Revisori dei Conti.
Firma, con il Segretario Nazionale i mandati di pagamento.
Dura in carica tre anni ed è rieleggibile, consecutivamente, per non più di tre mandati.
Articolo 14
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
E’ competenza del Collegio dei Revisori dei Conti sorvegliare la gestione contabile dell’Organismo nazionale ed
attua quanto previsto, con il Tesoriere, dall’art. 13.
Sono eletti in numero di tre dal Consiglio Nazionale, restano in carica per tre anni e sono scelti tra gli iscritti ai Collegi
ed Associazioni aderenti.
Sono rieleggibili, consecutivamente, per non più di tre mandati.
Articolo 15
IL PATRIMONIO ED IL BILANCIO
E’ costituito dai contributi associativi e dalle eventuali elargizioni e donazioni. L’esercizio si chiude il trentuno
Dicembre di ogni anno. Il bilancio e la relazione dei Revisori deve essere inviata ai Collegi ed Associazioni aderenti
entro il trenta giugno successivo. Esso sarà preventivamente ed annualmente determinato dal Consiglio Nazionale.
Articolo 16
DISPOSIZIONI GENERALI
a - I Collegi e le Associazioni sono giuridicamente ed amministrativamente autonome. La  C.I.C.A.P.E.C.-C.N.P.
ha contatti con gli organi ufficiali e cura la tenuta dell’Albo Nazionale.
b - Lo stemma della C.I.C.A.P.E.C.-C.N.P. è ritenuto uguale a quello dei singoli collegi con la sola sostituzione
dell’indicazione regionale con la dicitura “nazionale”.
c - La C.I.C.A.P.E.C.-C.N.P. potrà essere sciolta per deliberazione del Consiglio Nazionale con voto favorevole di
almeno due terzi dei componenti e sentito preventivamente ed obbligatoriamente il parere dei Collegi ed Associazioni
aderenti.
d - La delibera di scioglimento deve prevedere la nomina di un liquidatore e determinare in quale modo si desideri
liquidare il patrimonio sociale, rimanendo comunque esclusa ogni forma di ripartizione tra gli organismi aderenti.
Articolo 17
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa espresso riferimento alle norme di legge vigenti nazionali e
comunitarie per quanto recepite.

 
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